Art. 5
(Obbligo di giuramento dinanzi al presidente della provincia).

      1. La guardia particolare giurata è ammessa all'esercizio delle rispettive funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478, dinanzi al presidente della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza o l'ente pubblico, previo adeguato percorso formativo.